D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19: ampliato il catalogo dei reati presupposto 231. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del “certificato preliminare”

D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19: ampliato il catalogo dei reati presupposto 231. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del “certificato preliminare”

In data 7.03.2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56, il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, che amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente. 

L’art. 54 del Decreto attuativo prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera (art. 29 del medesimo Decreto). 

Il successivo art. 55 della novella normativa interviene sull’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, rubricato “Reati Societari”, con la seguente modifica: 

  • inserimento di una nuova lettera “s-ter che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote all’Ente: “per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019”. 
 
Si riporta il testo dell’art. 25 -ter del citato Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal suddetto decreto attuativo:
 

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;  

a -bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;  

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 

[c);]  

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’art. 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;  

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’art. 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;  

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’art. 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’art. 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’art. 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’art. 2629 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;  

s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;  

s -bis ) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’art. 2635 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 ;  

s -ter ) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.  

 

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.». 

 
 
Si riporta altresì il testo degli artt. 54 e 29 del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19:

Art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice Penale (“Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 29 D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 - Certificato preliminare 

1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. 

2. Alla richiesta sono allegati: 

a) il progetto di fusione transfrontaliera; 

b) la delibera dell’assemblea di approvazione del progetto; 

c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori; 

d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute; 

e) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata; 

f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall’articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l’acquisizione delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 3; 

g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell’articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta; 

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f); 

i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 

 

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica: 

a) l’avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera; 

b) il decorso del termine per l’opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l’attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell’articolo 2445, quarto comma, del codice civile; 

c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall’articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo; 

d) quando l’assemblea ha subordinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, l’efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all’approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; 

e) l’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 30, ove applicabile; 

f) l’assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all’attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente; 

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue 

la violazione o l’elusione di una norma imperativa del diritto dell’Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana. 

 

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. 

5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concessole, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute. 

 

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli 

articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. 

Per le società di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto. 

7. Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo. 

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell’organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS.  

Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l’autorità competente di cui all’articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare. 

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell’organo amministrativo della società nel registro delle imprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariagrazia Pellerino