La qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza ai fini Privacy

La qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza ai fini Privacy

In data 12 maggio u.s. il Garante per la protezione dei dati personali, su sollecitazione dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231), ha espresso il suo parere in merito alla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli OdV, definendo una questione controversa.

"Si ritiene che l’OdV, nel suo complesso, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongano siano interni o esterni, debba essere considerato “parte dell’ente”.

Il suo ruolo - che si esplica nell’esercizio dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge, attraverso il riconoscimento di “autonomi poteri di iniziativa e controllo” - si svolge nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, titolare del trattamento, che, attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione e di gestione, definisce il perimetro e le modalità di esercizio di tali compiti.

Tale posizione si intende ricoperta dall’OdV nella sua collegialità, tuttavia, non può prescindersi dalla necessità di definire anche il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve essere previsto per i singoli membri che lo compongono.

Lo stesso ente, in ragione del trattamento dei dati personali che l’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all’OdV comporta (ad esempio, l’accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi), designerà - nell’ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del Regolamento) - i singoli membri dell’OdV quali soggetti autorizzati (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 Regolamento; v. anche art. 2-quaterdecies del Codice).

Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati degli interessati, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento.

Lo stesso titolare sarà tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all’OdV l’autonomia e l’indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria
nell’adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata
normativa."

Si allega il parere:

garante privacy_parere qualificazione soggettiva a fini privacy odv