DEROGA ALLA DISCIPLINA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI. ABBRUCIAMENTO DEI MATERIALI VEGETALI.

DEROGA ALLA DISCIPLINA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI. ABBRUCIAMENTO DEI MATERIALI VEGETALI.

Argomento di certo interesse per ogni titolare di azienda agricola risulta essere la disciplina della gestione dei rifiuti: da parte degli operatori agricoli deve essere prestata particolare attenzione alla normativa in materia di smaltimento dei residui vegetali derivanti dall’attività esercitata.

Tali materiali vengono spesso smaltiti mediante raggruppamento e abbruciamento e, per questo, risulta fondamentale, al fine di non incorrere in irregolarità, conoscere le condizioni alle quali tale attività risulti qualificata come normale pratica agricola e, quindi, permessa.

Tale materia risulta normata dal D. Lgs. n. 152/2006, il cosiddetto “Testo Unico sull’Ambiente””.

Il comma 6-bis dell’art. 182 del citato Decreto individua tutte le condizioni necessarie affinché l’attività di raggruppamento e abbruciamento non costituisca attività di gestione dei rifiuti, ma comune pratica agricola. Tali condizioni riguardano: la tipologia e la finalità dell’attività, il luogo di effettuazione, la quantità e la tipologia del materiale smaltito.

Quanto alla tipologia di attività, la stessa deve consistere nell’eliminazione di materiali vegetali attraverso raggruppamento e abbruciamento; con riguardo alla quantità di materiale che può essere raggruppato e abbruciato, la Legge stabilisce un massimo giornaliero di tre metri steri per ettaro. La tipologia di materiali vegetali ammessi all’abbruciamento è definita, poi, dal comma 6-bis dell’art. 182, che rinvia all’art. 185 comma 1 lettera f) del medesimo Decreto Legislativo: “(…) la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni (...)”.

L’abbruciamento deve svolgersi nel luogo di produzione dei residui stessi, senza che questi vengano spostati in ulteriori ubicazioni, anche se eventualmente allestite per lo svolgimento di tale pratica.

L’ultima condizione che deve essere rispettata ha ad oggetto la finalità per la quale viene posta in essere l’attività: raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali, in presenza di tutte le condizioni sopraindicate, vengono considerati normale pratica agricola solo se esercitati per il reimpiego dei materiali stessi come sostanze concimanti e ammendanti.

In conclusione, qualora sussistano tutti i presupposti indicati dall’art. 182 D. Lgs. 152/2006, l’attività di abbruciamento potrà dirsi consentita come normale pratica agricola.

L’operatore agricolo che ponga in essere tale attività di combustione deve, però, tenere conto di un ulteriore limite posto sempre dall’art. 182 D. Lgs. 152/2006: quest’ultimo, infatti, pone un divieto assoluto di esercizio della pratica in esame nei periodi dell’anno che presentano massimo rischio per gli incendi boschivi o nelle particolari situazioni nelle quali le condizioni climatiche, metereologiche o ambientali rendano tale attività pericolosa per la pubblica o privata incolumità e per la salute umana. Detti periodi o situazioni particolari sono individuati dalle singole Autorità regionali competenti.

In tali occasioni l’attività di abbruciamento è sempre vietata, indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti sopra elencati.

Occorre, a questo punto, individuare le fattispecie di reato nelle quali può incorrere il titolare di un’attività agricola che non rispetti quanto prescritto dall’art. 182 sopracitato.

È necessario distinguere il caso in cui non venga rispettata una delle condizioni relative a tipologia di attività, luogo in cui viene posta in essere, finalità, tipologia e quantità di materiale combusto, da quello in cui, pur in presenza di tutte le condizioni, l’attività venga posta in essere nei particolari periodi nei quali risulta essere sempre vietata.

Nel primo caso, il rischio è di incorrere nella sanzione penale di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 che sanziona l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e prevede, per questa, la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da € 2.600 € 26.000.

Qualora, invece, non venga rispettato il divieto assoluto di svolgimento di attività di combustione nei particolari periodi individuati, risulteranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa di settore emanata al fine di contrastare gli incendi dalle singole Regioni stesse.

Naturalmente diversa e più gravemente sanzionata, poiché sempre illecita, è la combustione di materiale diverso dal vegetale, quale, ad esempio, residui di plastica; in tale caso si rischierebbe di incorrere nel più grave reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256 bis D.Lgs. 152/2006.

Risulta, quindi, fondamentale, ai fini di non incorrere in una fattispecie di reato, che l’operatore agricolo ponga in essere l’attività di raggruppamento e abbruciamento seguendo esattamente le modalità previste dalla Legge, informandosi altresì su quali siano i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dell’area nella quale ha sede la sua azienda.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare