DIRITTO DEGLI ALIMENTI: LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SCADUTI INTEGRA UNA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE?

DIRITTO DEGLI ALIMENTI: LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SCADUTI INTEGRA UNA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE?

E’ certamente argomento di attualità ed interesse per tutte le aziende agricole, che producono e commerciano anche prodotti alimentari, quello relativo alla tutela del consumatore, sotto il profilo delle corrette informazioni e lealtà commerciale, oltre che sotto quello della sicurezza per la salute.

Proprio questo ultimo settore si caratterizza per essere particolarmente complesso e composto da stratificazioni di normative di derivazione comunitaria, prima ancora che nazionale. Inoltre, gli illeciti e le relative sanzioni si distinguono per tipologia e gravità, prevedendo l’ordinamento tanto delle sanzioni pecuniarie amministrative quanto delle più afflittive sanzioni penali. 

Di particolare rilevanza per gli operatori del settore appare proprio la tematica delle possibili sanzioni penali, in quanto le stesse sono idonee a colpire personalmente il titolare dell’attività ma anche ad avere quale conseguenza indiretta ulteriori strascichi pregiudizievoli quanto alla possibilità, ad esempio, di godere di contribuzioni comunitarie o   di partecipare alle assegnazioni pubbliche relative alle aree mercatali.

 

Nell’ambito delle disposizioni concernenti la sicurezza dei prodotti alimentari e la tutela del consumatore non risulta sempre agevole distinguere le condotte che integrano una fattispecie di reato da quelle che costituiscono un mero illecito di natura amministrativa.

 

Un esempio concreto e di interesse, poiché numerose appaiono le casistiche, anche giudiziarie sul punto, è rappresentato dalla commercializzazione di un prodotto una volta superato la data di scadenza.

In materia di tutela della salute, la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…”, non integra automaticamente, qualora la data venga superata, una eventuale ipotesi di reato, trovando invece applicazione il solo illecito amministrativo.

La disciplina oggi vigente in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori è prevista dal Regolamento (UE) 1169/2011 e dalla Direttiva UE 2011/91.

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 ha recepito le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni contenute nella disciplina europea sopraindicata, abrogando, all’articolo 30, il Decreto Legislativo 109/92 che precedentemente disciplinava la materia.

La condotta oggetto di analisi era infatti prevista dagli articoli 10, comma 7, e 18 del citato Decreto 109/92, che ne stabilivano la rilevanza meramente amministrativa. Tale natura non ha subito, di fatto, modifica alcuna a seguito dell’abrogazione ad opera del D. Lgs. n. 231/2017 che ha unicamente inasprito la pena pecuniaria, lasciandone invariata la sua natura di illecito amministrativo.

 

Al contrario, costituisce comportamento idoneo ad assumere rilevanza penale, ai sensi dell’articolo 5 lettera b) della Legge 283 del 1962 (normativa specialistica cardine in tema di sicurezza alimentare), la commercializzazione di un prodotto che si trovi in cattivo stato di conservazione.

Quanto alla definizione tecnica del c.d. “cattivo stato di conservazione”, in assenza di specifiche indicazioni legislative, si sono registrate numerose pronunce giurisprudenziali, sino ad arrivare ad una fondamentale pronuncia sul punto ad opera delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione. Il riferimento è alla sentenza n. 1 del 27.09.1995.

Secondo i Giudici di Legittimità, versano in tale condizione le sostanze alimentari “preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”.

Quanto statuito dalle Sezioni Unite è stato ripreso anche da una recente sentenza della Corte di Legittimità (Cass. pen., Sez. III, 18.04.2019 n. 17063), nella quale i Giudici hanno altresì precisato la rilevanza della data di scadenza ai fini dell’accertamento della cattiva conservazione di un prodotto.

Viene infatti chiarito nella sentenza sopracitata che la mera cessione a qualsiasi titolo o l’esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento oltre la sua data di scadenza assume rilevanza unicamente sul piano amministrativo: risulta invece necessario, ai fini dell’integrazione di una fattispecie di reato, che venga provata la cattiva conservazione dell’alimento, non deducibile esclusivamente dalla vendita successiva alla data di scadenza, ma determinata dall’inosservanza delle norme poste a tutela buona conservazione delle sostanze alimentari sotto il profilo igienico-sanitario. Nella fattispecie, infatti, la Corte specifica come “la sentenza impugnata dà atto di come le analisi di laboratorio non abbiano riscontrato anomalie circa la qualità del prodotto” e che “l'unico elemento da cui il giudice ha dedotto la cattiva conservazione è il superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni”. Proprio sulla base di ciò si è ritenuto che il comportamento non integrasse gli estremi di reato.

Da quanto sopra riportato appare quindi di immediata percezione l’importanza della corretta osservanza delle norme di Legge in questione, attese la fondamentale tutela che deve essere osservata e garantita alla salute del consumatore e le impattanti e concrete ripercussioni negative che, in caso di violazione, possono colpire le aziende responsabili. 

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare