FERTILIZZAZIONE CON EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: IL CONFINE TRA PRATICA AMMESSA E ILLECITO PENALE

FERTILIZZAZIONE CON EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: IL CONFINE TRA PRATICA AMMESSA E ILLECITO PENALE

Materia di notevole interesse per gli operatori del settore agricolo, e in particolar modo, per le società operanti in tale settore risulta essere la disciplina afferente alla pratica della fertilizzazione mediante reflui zootecnici. Tale materia è disciplinata dalle disposizioni contenute nel T.U. Ambiente (D.lgs. 152/2006) e dalle specifiche disposizioni regionali adottate, disposizioni che è necessario conoscere in quanto l’inosservanza delle medesime potrebbe comportare anche l’applicazione di una sanzione penale.

L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento è consentita, dunque, salvo il rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dall’articolo 112 del d.lgs. 152/2006. Nello specifico tale normativa prevede che “l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (…) nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende e da piccole aziende agroalimentari è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto”.

È competenza regionale disciplinare l’attività di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e ciò è, infatti, stabilito dal secondo comma dell’articolo 112 che affida alle Regioni il compito di disciplinare “le attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati” ed in particolare assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo tramite azioni di prevenzione volte a scongiurare fenomeni di dissesto.

L’inosservanza della disciplina sopraesposta e dunque l’utilizzazione di reflui zootcnici in difformità della procedura di cui all’articolo 112 TUA e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni regionali può esporre a responsabilità penale. Ciò è stabilito dall’articolo 137 TUA che prevede infatti che “Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

A livello regionale, la Regione Piemonte ha introdotto il Regolamento regionale n. 10 del 29 ottobre 2007, in attuazione della legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 istituente la “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

L’articolo 3 di tale Regolamento prevede, innanzitutto, un obbligo di comunicazione in capo alle aziende agricole che producano e/o utilizzino in campo, a fini fertilizzanti, matrici organiche. Da un punto di vista procedurale, l’azienda agricola che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue deve trasmettere tramite l’applicativo web (http://www.sistemapiemonte.it) integrato con l'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte una comunicazione con informazioni in merito agli animali presenti in stalla, ai terreni che ricevono le matrici organiche, ai flussi delle cessioni e acquisizioni, ai trattamenti applicati nonché alle strutture di stoccaggio disponibili in azienda.

Inoltre, le aziende agricole medio-grandi sono tenute altresì alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui sopra, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA). Tale piano certifica la corretta utilizzazione del fertilizzante in proporzione alle colture.

È bene specificare le dosi di applicazione di tale tipologia di fertilizzante, in quanto il superamento di tale soglia potrebbe comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 137 TUA. Nello specifico, l’articolo 14 prevede che “l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse” e comunque “la quantità di azoto al campo di origine zootecnica non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.”.

In materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione specificando che “la pratica di fertilizzazione con letame, in difformità alle disposizioni regionali in materia, costituisce reato e non illecito amministrativo qualora l'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi venga effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell'attività”.

Dunque, risulta essenziale, per l’imprenditore agricolo che utilizzi reflui zootecnici come metodo di fertilizzazione, adottare le procedure e rispettare le prescrizioni su esposte e previste a livello nazionale e, soprattutto, a livello regionale al fine di non incorrere in sanzione penale.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino
Avv. Daniela Altare

www.studiolegalepellerino.it
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