IL BENESSERE ANIMALE. SANZIONI AMMINISTRATIVE, ILLECITI PENALI E PERDITA DEI PREMI P.A.C. E P.S.R.

IL BENESSERE ANIMALE. SANZIONI AMMINISTRATIVE, ILLECITI PENALI E PERDITA DEI PREMI P.A.C. E P.S.R.

E’ termine noto per le aziende agricole richiedenti contribuzioni comunitarie P.A.C. e P.S.R. la c.d. “condizionalità”. 

         Per brevità, essa va definita come quell’insieme di regole che l’agricoltore è tenuto a seguire, definite come regole di comportamento a salvaguardia dell’ambiente, della sanità pubblica e del benessere degli animali, al fine di poter richiedere e percepire contribuzioni P.A.C.  e P.S.R..

 

         Tale argomento è dunque centrale nella quotidianità delle aziende agricole interessate: è opportuno un approfondimento in questa sede in tema di benessere animale, poiché molteplici e pesanti possono rivelarsi le conseguenze per il mancato adeguamento a tali principi.

 

         Viene innanzitutto in considerazione come la normativa preveda la riduzione, fino anche alla caducazione, del diritto del richiedente al percepimento del premio, in percentuale proporzionata alla gravità e natura del comportamento realizzato in violazione dei criteri di condizionalità.

         Peraltro tale conseguenza può ed è normalmente preceduta anche da sospensioni cautelative dei pagamenti in corso sino all’esito dell’accertamento delle condotte con cui l’infrazione si è manifestata.

 

         Proprio il riferimento a tali condotte apre poi lo sguardo ad ulteriori possibili conseguenze.

         Questo poiché i comportamenti tenuti in spregio alle disposizioni in tema di condizionalità sono anche suscettibili di integrare illeciti secondo l’ordinamento giuridico interno, sia di tipo amministrativo che di tipo penale, con sanzioni che vanno ad aggiungersi alla conseguenze negative determinate sul godimento dei premi.

 

         Sotto il primo profilo è necessaria l’analisi di quanto previsto, ad esempio, dal Decreto Legislativo 146/2001 in tema di benessere animale e, nello specifico, di protezione degli animali negli allevamenti, ove si sancisce il principio fondamentale secondo cui devono essere adottate “misure adeguate a garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili”.

         Ebbene la violazione di tale norma (si pensi ad un trasporto effettuato in condizioni non conformi alla normativa, piuttosto che alla modalità di governo del bestiame in allevamento) comporta la sottoposizione del responsabile ad una sanzione amministrativa pecuniaria che, nei casi più gravi di reiterazione, può subire pesanti aumenti e condurre anche alla sospensione dell’esercizio dell’attività di allevamento. 

         E’ appena il caso di ricordare, peraltro, come la società/azienda sia parimenti obbligata al pagamento (accanto alla persona che ne è rappresentante) in quanto individuata dalla normativa quale obbligato in solido.

 

         Alla lettura della citata disposizione è possibile cogliere un particolare inciso in apertura: “salvo che il fatto costituisca reato”.

 

         E’ da ricordarsi infatti come anche nel Codice Penale siano contenute disposizioni a tutela degli animali, la cui violazione comporta appunto responsabilità penale in capo all’autore ed è suscettibile di realizzarsi anche nel contesto di un’attività di allevamento di bestiame.

         Il riferimento va ai reati di cui agli articoli 544 bis e 544 ter c.p. in tema di uccisione e maltrattamento di animali. La prima disposizione punisce chi, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale; la seconda punisce invece chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a condizioni insopportabili per le sue caratteristiche, o, ancora, chi somministra sostanze stupefacenti o vietate all’animale o lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute del medesimo. Si pensi, ad esempio, al mantenimento in allevamento di condizioni igieniche precarie, in assenza di corretta ed adeguata somministrazione di cibo o acqua o, ancora, il trasporto forzato di animali non più in grado di reggersi autonomamente.

         Le stesse disposizioni, all’articolo 544 quarter c.p., prevedono altresì l’applicazione della confisca degli animali, oltre alla sospensione dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento se i responsabili sono soggetti esercenti tali attività; in caso di recidiva, si giunge all’applicazione dell’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

 

         Ciò premesso, in collegamento con quanto prima esposto in tema di contribuzione comunitaria, si sottolinea che è previsto che gli atti relativi agli accertamenti dei fatti di cui sopra siano trasmessi all’Autorità competente A.R.P.E.A. proprio per le determinazioni rispetto ai premi.

 

         Quanto sopra esposto con particolare riferimento all’aspetto del benessere animale, consente quindi di sottolineare e ribadire la necessità del rispetto ed adeguamento integrale delle aziende ai c.d. criteri di “condizionalità” e, più in generale agli adempimenti normativi previsti, attese le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare in caso contrario, non solo per i trasgressori persone fisiche ma anche per le aziende, colpite nella loro solidità economica e nella possibilità di regolarmente svolgere l’attività.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare