IL DOLO NELLA TRUFFA FINALIZZATA ALL'INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI ALL'AGRICOLTURA.

IL DOLO NELLA TRUFFA FINALIZZATA ALL'INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI ALL'AGRICOLTURA.

Diritto penale – C.d. “Operazione Bonifica” - Articolo 640 bis c.p. in riferimento all'indebita percezione di contributi comunitari all'agricoltura – Domande Uniche di Pagamento connesse alla superficie - Buona fede nell'errata compilazione della domanda quanto al titolo di conduzione – dimostrazione – dolo – insussistenza.

            Tribunale di Torino – Sezione I Penale – del 13.10.16 – depositata 10.1.17 – irrevocabile.

             

            Nel caso di specie l'imputata veniva rinviata a giudizio perché, con dichiarazioni false circa la sussistenza di contratti di affitto di fondo agricolo (anche allegando dichiarazioni sostitutive in tal senso), inducendo in errore gli enti pagatori circa l'effettività di tali rapporti, si procurava l'ingiusto profitto derivante dall'ottenimento di contributi pubblici per il sostegno agli agricoltori in zone montane di origine comunitaria.

 

            Veniva acquisita dagli inquirenti la documentazione relativa alle domande di pagamento presso il competente Centro di Assistenza Agricola. Effettivamente emergeva come l'imputata avesse dichiarato di avere concluso contratti di affitto con soggetti premorti alla data di stipula indicata o con soggetti viventi che negavano la concessione in affitto.

 

            Tuttavia:

            - quanto ai terreni siti in (omissis), veniva positivamente dimostrato come gli stessi fossero da lungo tempo in uso al padre dell'imputata per il pascolo dei propri animali, senza che mai alcuna opposizione venisse formalizzata, anzi molte volte i proprietari ricevevano simboliche ricompense anche in natura, così che la stessa maturava la legittima convinzione che l'antenato potesse effettivamente disporne e così lei subentrata allo stesso. Peraltro veniva altresì accertato come nella stessa zona la famiglia dell'imputata fosse proprietaria di svariati terreni, confinanti con quelli oggetto di contestazione. Per la conformazione del territorio montano era difficile distinguere I confini non tracciati così che il bestiame della famiglia aveva sempre pascolato indistintamente sui loro terreni e su quelli confinanti;

            - quanto ai terreni siti in (omissis) veniva accertato che l'imputata ne avesse dichiarato in domanda l'utilizzo ricorrendo all'istituto della c.d. fidapascolo, ossia alla concessione a terzi soggetti, con propri animali, dell'utilizzo a pascolo, così come espressamente previsto dalla normativa. In particolare l'accordo veniva stretto con un parente che assicurava all'imputata di potere disporre dei terreni in questione, che già utilizzava, per autorizzazione verbale avuta dai proprietari aventi diritto (in gran parte suoi familiari). Tale utilizzo veniva riscontrato nei fatti poiché ogni anno il pascolatore rilasciava apposita dichiarazione sul punto all'imputata ed accompagnava la stessa presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola competente. La documentazione veniva quindi ogni anno allegata alla domanda di contributi. L'imputata peraltro versava un contributo per la locazione per il tramite del  pascolatore  Tutto ciò dimostrava la buona fede dell'imputata nel ritenere che tutta la procedura fosse conforme alle regole.

            - ancora, mai nessuna anomalia sulle domande veniva rilevata dal portale informatico di presentazione delle stesse, strutturato per rilevare automaticamente eventuali duplicazioni di richieste di premio su un medesimo terreno.

 

            Sulla base delle emergenze processuali di cui sopra il Giudice giungeva ad un esito assolutorio nei confronti dell'imputata, argomentando che “all'atto della compilazione della domanda di contributo si limitò pertanto a dare atto di una situazione da lei ritenuta del tutto legittima e consolidata nel tempo. Deve pertanto ribadirsi il giudizio di non colpevolezza dell'imputata, la quale deve essere assolta perché il fatto non costituisce reato”.