INDICAZIONE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DELLA NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P.

INDICAZIONE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DELLA NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P.

E’ notizia recente che il Ministero per le Politiche Agricole abbia dato il via libera alla modifica del Disciplinare della Nocciola Piemonte I.G.P.: tale modifica, in attesa dell’approvazione di Bruxelles, risulta di grande interesse per i titolari delle aziende agricole dedite alla coltivazione di nocciole.

La problematica relativa alla denominazione nasceva negli anni passati, tra l’altro, a seguito dell’inserimento nel registro delle varietà, alla voce “varietà: Tonda Gentile”, quali sinonimi, le definizioni “Tonda Gentile delle Langhe” e “Tonda Gentile Trilobata”.

Tale circostanza creava il rischio concreto di confusione nei termini e nelle qualificazioni, tale da suscitare errori nel consumatore sulla effettiva provenienza dei frutti, poiché di fatto si consentiva, attraverso il nominativo, un collegamento con il territorio di Langa, quando in realtà poteva trattarsi di frutti provenienti da una pianta della varietà Trilobata ma coltivata in tutt’altra zona.

Analogo problema poteva riscontrarsi nell’assimilazione e confusione tra nocciole Piemonte I.G.P. e nocciole di varietà “Tonda Gentile delle Langhe”, ricollegabili a seguito dei nominativi, di fatto, a territori analoghi, quando invece ben poteva essere che solo le prime fossero realmente provenienti dal Piemonte mentre le altre da altre zone, avendo  delle Langhe esclusivamente il nome.

La nuova disciplina consentirà invece a limiti e condizioni precise l’utilizzo della menzione geografica “delle Langhe” all’interno dell’I.G.P. Piemonte, incrementando in questo modo la tutela del prodotto originario di questa zona e valorizzando, al contempo, il territorio di produzione.

L’uso della dicitura in parola sarà consentita in tutti i prodotti che utilizzano la Nocciola Piemonte I.G.P. proveniente in via esclusiva da noccioleti localizzati nelle Province di Cuneo e Asti.

La modifica in questione è da ricondursi all’articolo 8 del Disciplinare, in punto Etichettatura, che prevederà appunto la menzione geografica.

E tale modifica fa seguito anche alla già avvenuta eliminazione dal registro varietale della dicitura “Tonda Gentile delle Langhe” quale sinonimo di “Trilobata”.

Date proprio le finalità di tutela del prodotto evidenziate, è opportuno esaminare i possibili risvolti giuridici di tale modificazione con riguardo, nello specifico, all’utilizzo non conforme dell’indicazione geografica.

Atteso l’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari, la falsa indicazione d’origine può rilevare, ad esempio, ai sensi degli artt. 515 e 517-quater del Codice Penale, rispettivamente “Frode nell’esercizio del commercio” e “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

La prima disposizione, che prevede la pena della reclusione sino a due anni o la multa fino a Euro 2.065, sanziona colui che, esercitando un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa mobile “per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita”.

Ai fini della configurazione del reato non è necessario che il soggetto passivo abbia riportato in concreto una lesione patrimoniale: la norma, infatti, garantisce la buona fede negli scambi commerciali e tutela gli interessi dei consumatori, dei produttori e anche dei commercianti.

Un secondo possibile profilo di rilevanza penale risiede nell’applicabilità dell’art. 517-quater c.p..

L’articolo qualifica come illecito il comportamento di chi “contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari” e punisce il responsabile con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 20.000. La contraffazione si sostanzia nella riproduzione abusiva dell’origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a trarre in inganno il consumatore riguardo alla provenienza del prodotto.

Quanto sopra deve essere tenuto ancora più in considerazione da parte dei produttori che siano titolari di Società alle quali risulti applicabile il D. Lgs. 231/2001. I due reati sopradescritti vengono indicati all’art. 25- bis 1 di tale decreto e costituiscono due reati presupposto idonei, in quanto tali, a determinare la responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa 231 è prevista infatti la responsabilità anche dell’ente in caso di commissione di reati da parte di dipendenti o delle figure apicali per mezzo delle quali la società agisce, in presenza di determinati requisiti.

La normativa in parola richiede, infatti, che il reato presupposto sia commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente affinché possa sussistere la responsabilità dello stesso.

La società, per andare esente da contestazioni, deve dimostrare di essersi dotata di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dalla summenzionata normativa.

Le sanzioni previste per i reati di cui sopra sono sia di natura interdittiva (ad esempio l’interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione/revoca di concessione, licenze, autorizzazioni funzionali alla commissione dell’illecito; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi) sia di natura pecuniaria.

Alla luce di quanto sopra, appare pertanto di fondamentale importanza il rispetto delle normative e del disciplinare di produzione, onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni; allo stesso modo, tuttavia, le normative suesposte consentono la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche, con la possibilità di segnalare alle competenti Autorità eventuali utilizzi impropri da parte di aziende operanti slealmente.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare