LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AZIENDE AGRICOLE

LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AZIENDE AGRICOLE

E’ noto come il settore agricolo sia tra quelli maggiormente a rischio sia per incidenza che per entità di infortuni sul lavoro.

La prevenzione in materia costituisce pertanto un aspetto di forte rilevanza nella gestione delle aziende agricole.

Nel corso degli anni la normativa in materia ha subito molte modifiche ed evoluzioni per adeguarsi alle specificità delle varie tipologie di attività, con disposizioni particolari anche in riferimento alle aziende agricole.

L’attuale normativa è rappresentata dal c.d. “Testo Unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”, Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Tale impianto normativo alla sua entrata in vigore ha riorganizzato la legislazione di settore prevedendo una serie di innovazioni anche con riferimento alle imprese agricole.

La prima parte del testo di legge detta una disciplina di ordine generale, la quale declina gli obblighi facenti capo ai “datori di lavoro” in tutti i settori di attività che possano venire in considerazione: in tale sede importanza particolare rivestono la compilazione della “valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza”, oltre alla formazione ed informazione dei lavoratori, la predisposizione di misure di protezione collettiva ed individuale e la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti. 

Proprio in riferimento ai luoghi di lavoro vi sono specificazioni riferite al settore agricolo: anche per “campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale” dovranno essere rispettati precisi requisiti di salute e sicurezza. Questi ultimi spazi, infatti, vengono espressamente annoverati tra i “luoghi di lavoro”.

I requisiti di cui trattasi concernono la qualità delle abitazioni e dei dormitori concessi in uso ai lavoratori stabili o stagionali, le modalità di distribuzione dell’acqua potabile, le caratteristiche degli scarichi, il posizionamento di stalle e concimaie ed i parametri cui è necessario attenersi nella loro costruzione. E’ importante segnalare, altresì, l’obbligatorietà per le aziende del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso a seconda delle loro dimensioni, di mezzi di disinfezione atti ad evitare il contagio delle malattie infettive per i lavoratori addetti alla custodia del bestiame, nonché del rispetto delle disposizioni speciali per i luoghi di lavoro con presenza di agenti nocivi con riguardo alle attività di diserbamento, distruzione di parassiti delle piante o degli animali, distruzione di topi o altri animali nocivi, prevenzione e cura delle malattie infettive del bestiame e, in genere, per i lavori a contatto con sostanze tossiche o nocive.

E’ preciso obbligo del datore di lavoro garantire la sicurezza dei luoghi e delle lavorazioni e, dunque, la loro conformità a quanto normativamente previsto: in caso contrario, il rischio è di incorrere in sanzioni penali.

Inoltre, laddove dalla violazione delle suindicate disposizioni derivasse un episodio di infortunio, troverebbero applicazione anche le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la persona: in particolare, il riferimento va alle ipotesi colpose di omicidio e lesioni, per le quali la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce una circostanza aggravante. 

            Particolari disposizioni valgono poi per la posizione dei componenti l’impresa familiare, dei coltivatori diretti del fondo e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. A questi ultimi (art. 21) è fatto obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro, nonché di munirsi di dispositivi di protezione individuale, in conformità a quanto statuito nel Titolo III del testo legislativo. Dette norme prevedono, tra gli altri, l’obbligo di adeguare le attrezzature ed i dispositivi alla tipologia di lavoro da svolgere ed ai rischi ad essa connessi, nonché l’obbligo di regolare manutenzione e controllo degli strumenti suddetti. A carico dei trasgressori è prevista, in questo caso, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Va sottolineato, infine, quanto statuito sul versante della formazione. Corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, sono previsti in favore dei sopracitati soggetti.

In ottica di efficiente organizzazione aziendale appare poi da valorizzarsi l’istituto della c.d. “delega di funzioni” prevista all’articolo 16 del Decreto. La delega consente infatti al datore di lavoro di trasferire a terzi le proprie responsabilità in materia di sicurezza purché siano rispettati determinati presupposti (atto scritto con data certa, idoneità tecnica del delegato, trasferimento di adeguati poteri di organizzazione e controllo e, parallelamente, di spesa, accettazione in forma scritta).

Basta pensare a tutti gli obblighi (anche fiscali, tributari, ambientali) che gravano sul titolare dell’impresa: la delega consente la ripartizione delle responsabilità e dei rischi su più soggetti, così che ciascuno sarà referente per uno specifico ambito. Un esempio concreto potrebbe essere una società semplice con più soci tutti amministratori: in caso di infortunio o violazioni tutti verrebbero chiamati a rispondere delle relative sanzioni in caso di responsabilità; diversamente con una valida delega di funzioni la responsabilità potrebbe concentrarsi in capo al solo delegato. Pertanto la delega pare consentire una più efficace ed efficiente gestione, oltre ad una riduzione dei costi a carico delle aziende e dei loto rappresentanti.

 

Data, pertanto, la complessità delle prescrizioni e, soprattutto, la delicatezza degli interessi in gioco, trattandosi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, è opportuno che tutti gli operanti del settore si adeguino attentamente a quanto previsto.  

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare

 

www.studiolegalepellerino.it