LE RESPONSABILITA’ DEI SOCI ED AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE.

LE RESPONSABILITA’ DEI SOCI ED AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE.

L’esercizio di attività imprenditoriale agricola molto spesso avviene attraverso la creazione di società che, soprattutto nelle piccole realtà, tipicamente a gestione familiare, si caratterizzano per essere società di persone (nella forma della cd. società semplice).

Si pensi, ad esempio, al caso di una società Alfa s.s., in cui sono soci il padre ed i tre figli, tutti dediti all’attività agricola di famiglia.

 

            La società semplice costituisce la forma più basica di società di persone.

            La caratteristica peculiare è insita nella circostanza che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola.

            La semplicità deriva anche dalla circostanza che per la sua costituzione non sono richieste formalità particolari; l’atto costitutivo non è infatti formalizzato secondo requisiti stringenti, pure sottolineandosi che è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese e non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.

            Nell’ambito della società semplice i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili in via personale (dal punto di vista patrimoniale: ossia rispondono dei sociali con il loro patrimonio personale).

 

            Al di là di queste caratteristiche più generali, degna di nota è la regolamentazione della rappresentanza ed amministrazione della predetta tipologia di società, posto che dalla medesima discendono anche le conseguenze in punto responsabilità delle persone fisiche; ciò in riferimento alla eventuale commissione di illeciti amministrativi (si pensi ad una sanzione in materia di rifiuti) ma anche penali (si pensi all’infortunio di un dipendente impiegato presso la società).

 

            L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri.

            Deve tuttavia rilevarsi come sia prevista la facoltà di prevedere espressamente dei patti contrari, potendo ad esempio i soci optare per un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria.

           

            Rilevante ai fini che qui interessano è la possibilità di riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci. Ad esempio, nel caso ipotizzato in apertura, è prevista la facoltà di individuare espressamente il padre quale amministratore unico della società agricola.

            Tale opzione conduce alla conseguenza di accentrare i poteri/doveri di amministrazione in capo ad un solo soggetto che diverrà unico legale rappresentante della società, legittimato a rappresentarla presso i terzi ed in giudizio.

 

            Quanto sopra potrebbe consentire innanzitutto una razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione, snellita e concentrata in capo ad uno solo dei soci.

 

            Ai fini delle conseguenze dell’eventuale commissione di un illecito amministrativo tale soluzione comporterebbe che la contestazione della violazione, e la conseguente eventuale sanzione pecuniaria, giungerebbero all’indirizzo della società e del legale rappresentante con la medesima responsabile in solido (ossia il padre di famiglia).

            Diversamente, laddove tutti e quattro i componenti la famiglia e soci della società fossero amministratori e, di conseguenza, legali rappresentanti, tutti sarebbero destinatari della notifica della violazione, con un aggravio di costi ed effetti pregiudizievoli per la società e per le persone fisiche.

 

            Ad analoga conclusione può giungersi rispetto all’eventuale consumazione di fatti penalmente rilevanti, quali ad esempio un infortunio sul lavoro di un dipendente, con relativa contestazione del reato di lesioni personali colpose.

            La responsabilità penale investe personalmente il soggetto datore di lavoro. Anche in questo caso, pertanto, laddove i soggetti siano tutti parimenti amministratori e rappresentanti dell’impresa, gli stessi rischierebbero tutti di essere destinatari della contestazione penale in quanto tutti qualificabili come datori di lavoro. Diversamente, laddove solo un soggetto venga identificato quale amministratore della società, egli soltanto sarà giuridicamente individuato come datore di lavoro e, dunque, potenzialmente destinatario di contestazioni rispetto a profili di responsabilità penale.

 

            Alla luce di quanto più sopra evidenziato appare pertanto di fondamentale importanze un’attenta riflessione sulle modalità di organizzazione e gestione dell’impresa agricola, al fine di meglio individuare le soluzioni più confacenti alle peculiarità dei diversi casi concreti.

 

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare