PARTICOLARI CASI DI APPLICABILITA' DEL NUOVO ISTITUTO DELLA NON PUNIBILITA' PER TENUITA' DEL FATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 131 BIS C.P.P..

PARTICOLARI CASI DI APPLICABILITA' DEL NUOVO ISTITUTO DELLA NON PUNIBILITA' PER TENUITA' DEL FATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 131 BIS C.P.P..

1) Diritto penale alimentare – articolo 5 lett. a) legge 1962 n. 283 – detenzione di latte bovino per la trasformazione in prodotto caseario destinato alla commercializzazione, con presenza di antibiotico Cefquinome in quantità superiore al limite di legge, tale da variarne la composizione naturale– articolo 131 bis c.p. - applicabilità.

            Tribunale di Torino – Sezione I Penale – del 14.12.16 – depositata 28.12.16

                                           

            Pure ritenendo integrato il fatto di reato oggetto di contestazione, il Giudicante giungeva ad una pronuncia assolutoria dell'imputato per non essere egli punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis c.p. a fronte delle seguenti risultanze dibattimentali:

- l'episodio si configurava come un “fatto isolato”, mai l'azienda agricola aveva avuto analoghe problematiche in passato ed anche i controlli effettuati successivamente al campionamento ufficiale fornivano esito negativo;

- il controllo sanitario da cui scaturiva il campionamento veniva effettuato di routine, in esecuzione delle previsioni del Piano Nazionale Residui, e non a seguito di criticità o sospetti rilevati;

- l'azienda agricola, piccola ed a conduzione familiare, “era in regola con normativa sulla tenuta dei registri dei farmaci e del manuale di autocontrollo, previsti a garanzia della tracciabilità nonché dei requisiti di autocontrollo e igiene”;

- l'aggressione al bene giuridico tutelato doveva considerarsi modesta in quanto venivano prodotte con il latte campionato solo alcune unità di forme di formaggio (mentre il latte residuo era destinato all'autoconsumo).

            Pertanto “le concrete modalità della condotta, l'entità lieve del danno, la valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta conducono, quindi, ad un giudizio di particolare tenuità del fatto di reato”.

 

 

 

            2) Reati edilizi – articolo 44 lettera b) D.P.R. 380/2001 – esecuzione in assenza del prescritto permesso di costruire di un intervento di trasformazione edilizia, mediante ampliamento della sagoma del manufatto esistente, consistito nella installazione di veranda in struttura metallica e copertura in policarbonato – articolo 131 bis c.p. - applicabilità

            Tribunale di Ivrea – Sezione Penale – del 18.11.16 – deposito del 23.11.16

 

            Accertato che il fatto di reato doveva ritenersi integrato e si iscriveva nei limiti legali fissati dal legislatore per la possibile applicazione del beneficio, il Giudice procedeva a valutare la condotta alla luce degli indici fissati dall'articolo 133 c.p..

            “Valutando il fatto contestato all'imputata, così come descritto nel capo di imputazione e come emerso in concreto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, emergono le seguenti risultanze che inducono all'applicazione della menzionata causa di non punibilità: l'opera realizzata non è di dimensioni notevoli, con conseguente offesa del bene tutelato minima; successivamente all'accertamento, il manufatto è stato immediatamente rimosso a spese dell'imputata; l'imputata ha fin da subito collaborato con il personale dell'ufficio tecnico in sede di sopralluogo; l'imputata risulta incensurata. Tutti gli elementi che precedono portano pertanto inequivocabilmente a concludere per la particolare tenuità dell'offesa, in considerazione delle modalità dell'azione (….) della minima intensità dell'elemento psicologico, della condotta susseguente al reato, nonché dell'esiguità del danno e del pericolo per il bene tutelato dalla norma”.