TRUFFA FINALIZZATA ALL'INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI ALL'AGRICOLTURA – INSUSSISTENZA DEL REATO - EFFETTIVO UTILIZZO DEL TERRENO E PRINCIPIO DI NON OPPOSIZIONE – QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO.

TRUFFA FINALIZZATA ALL'INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI ALL'AGRICOLTURA – INSUSSISTENZA DEL REATO - EFFETTIVO UTILIZZO DEL TERRENO E PRINCIPIO DI NON OPPOSIZIONE – QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO.

Diritto penale – c.d. “Operazione Bonifica” - Articolo 640 bis c.p. in riferimento all'indebita percezione di contributi comunitari all'agricoltura – Domande Uniche di Pagamento connesse alla superficie anni 2006/2013 – effettiva utilizzazione a pascolo dei terreni – non opposizione dei proprietari – elemento oggettivo – insussistenza.

            Qualificazione giuridica del fatto – articolo 316 ter c.p. - applicabilità

            Tribunale di Torino – Sezione dei Giudici per l'Udienza preliminare – del 24.5.2017 – depositata 23.06.2017

             

            Nel caso di specie l'imputata veniva rinviata a giudizio perché, con dichiarazioni false circa la sussistenza di contratti di affitto di fondo agricolo (anche avvalendosi di registrazioni unilaterali di contratto verbale), inducendo in errore gli enti pagatori circa l'effettività di tali rapporti e rappresentando una situazione di disponibilità superiore al reale, si procurava l'ingiusto profitto derivante dall'ottenimento di contributi pubblici per il sostegno agli agricoltori in zone montane di origine comunitaria.

 

            In esito all'udienza preliminare il Giudicante, citando più volte la memoria difensiva predisposta dallo Studio Legale Pellerino, stabiliva come:

 

            - “tratti caratteristici dei rapporti contrattuali in ambito agricolo sono infatti l'oralità (…), unitamente al favore per la continuità dell'attività e per il rinnovo automatico in caso di scadenza”;

 

            - “la prevalenza accordata dall'ordinamento comunitario e nazionale al dato sostanziale dell'effettivo esercizio dell'attività agricola sul terreno posto in domanda, rispetto al dato giuridico della esistenza e formalizzazione di un titolo di conduzione, emerge (…) in maniera incontrovertibile nella più recente normativa in materia e, in particolare, dal testo del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 20.3.2015 (…) in particolare l'articolo 9”;

 

            - “la disposizione richiamata introduce un principio di non opposizione, secondo cui la conduzione di fatto del terreno, in assenza di contestazioni altrui che la turbino, assurge a condizione idonea all'inserimento del fondo nella richiesta di premio”;

 

            - “unico dato rilevante è rappresentato dall'effettività dell'utilizzo del terreno per un'attività agricola che ne favorisca il mantenimento in buone condizioni in assenza di opposizione dei legittimi proprietari”;

 

            - nel caso di specie le indagini consentivano di stabilire che “l'imputata pascolava il proprio bestiame nei fondi di terzi con il consenso e, in alcuni casi, senza l'opposizione dei legittimi proprietari” e che il mancato riconoscimento della concessione in uso da parte di taluni proprietari derivava dalla mancata conoscenza del consenso o non opposizione prestati dai comproprietari del medesimo terreno; il Giudice giungeva così ad una pronuncia assolutoria “poiché il fatto non sussiste”;

 

            - preliminarmente, si riconosceva altresì come “le domande di contributo (…) corredate della documentazione prescritta da ARPEA, non erano state oggetto di una verifica immediata in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (…) atteso che gli aiuti comunitari erano stati erogati alla predetta facendo leva sull'esistenza dei titoli di utilizzo dei fondi dalla stessa indicati nelle varie domande”;

 

            - quanto sopra “implica (…) che il fatto debba essere diversamente qualificato ai sensi dell'articolo 316 ter c.p.” in assenza dell'accertamento di un'induzione in errore quale elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 640 bis c.p..