TUTELA DELL’ONESTÀ E DELLA CORRETTEZZA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI. IL REATO DI FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

TUTELA DELL’ONESTÀ E DELLA CORRETTEZZA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI. IL REATO DI FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

Di grande interesse per i produttori agricoli, gli allevatori e i soggetti dediti ad attività connesse è la disciplina posta a tutela della correttezza degli scambi commerciali.

 

Particolare attenzione a tale profilo è da rinvenirsi anche all’interno del Codice Penale, contenente una apposita sezione dedicata ai “delitti contro l’industria ed il commercio”. Di viva applicazione è, tra gli altri, il reato previsto dall’articolo 515 del Codice Penale, “Frode nell’esercizio del commercio”, che sempre più spesso viene in rilievo nelle varie casistiche di cui sono ad occuparsi i Tribunali sul territorio, anche nei confronti degli addetti al settore agricolo.

Tale norma, posta a tutela non solo dei consumatori, ma anche dei produttori e dei commercianti, prevede che “Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro”.

La condotta penalmente sanzionata consiste, dunque, nel consegnare ad altri qualcosa di diverso da quanto pattuito e, cioè, in una violazione contrattuale. Non deve trattarsi necessariamente di un contratto di compravendita: la norma, infatti, ne consente l’applicazione a qualsiasi scambio che implichi la consegna di una cosa materiale e quindi, ad esempio, anche a contratti di permuta o di somministrazione.

La difformità può essere totale, nel caso in cui venga consegnata una cosa di una specie diversa da quella convenuta, o parziale, qualora la cosa, pur appartenendo alla stessa specie di quella pattuita, presenti rispetto a quest’ultima delle differenze relative a origine, provenienza, qualità o quantità.

Si è in presenza di difformità parziale, ad esempio, nel caso in cui sia diverso il luogo di produzione del bene o il metodo di produzione (origine), quando è stato procurato da un diverso intermediario o fabbricato da un altro soggetto (provenienza), quando vi è divergenza nel numero, peso, misura o dimensioni di quanto convenuto e quanto consegnato (quantità) e quando non vi è coincidenza in relazione alle caratteristiche di utilizzabilità, pregio e conservazione (qualità).

Ai fini della configurabilità dell’illecito, non è necessario che vengano poste in essere particolari condotte ingannatorie da parte del venditore, caso in cui ricorrerebbe il differente reato di truffa.

La disposizione, data la sua formulazione generica, è caratterizzata da un ambito di applicazione piuttosto ampio ed il reato può essere commesso anche da individuo privo della qualità di imprenditore commerciale, essendo così ricompresi, ad esempio, anche i dipendenti o i rappresentanti.

 

Seguono alcuni casi concreti di applicazione dell’articolo in oggetto.

E’ stato, ad esempio, ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all’art. 515 c.p., il rappresentante legale di una ditta operante nel settore della produzione e commercializzazioni di prodotti lattiero-caseari perché produceva e commercializzava prodotti lattiero-caseari aventi origine e provenienza diverse da quelle dichiarate in etichetta: in particolare, utilizzava il marchio di una società dichiarata fallita apponendo sulle confezioni il proprio codice produttore.  Inoltre, utilizzava, quale prodotto base per la produzione dei beni in argomento, cagliata prodotta con latte di mucca di origine tedesca, rivendendoli poi quali "prodotto italiano".

Ancora, è stato condannato l’amministratore unico di una società per aver fornito una partita di prodotti ittici aventi, per origine, qualità e provenienza, caratteristiche diverse da quelle pattuite: in particolare, detti prodotti erano stati indicati come "bastoncini di merluzzo" laddove il pesce con il quale erano confezionati apparteneva al tipo Pollack d'Alaska.

O, ancora, è stato ritenuto responsabile il titolare di un locale agrituristico, il quale proponeva in menù quale “Bufala Campana D.O.P.”, mozzarella prodotta con latte bufalino proveniente da allevamenti non situati nella zona certificata da disciplinare. 

Allo stesso modo, di frequente esame è il caso di prodotti offerti in vendita come “freschi” laddove invece gli stessi sono in realtà “surgelati”.

Di particolare rilievo è poi la casistica vitivinicola, laddove il reato è integrato, ad esempio, con la vendita di prodotto dichiarato D.O.P. o D.O.C.G. che in realtà è vino “generico”, oppure di prodotto avente, in generale, una composizione o un gradazione alcolica diversa da quella indicata in etichetta.

 

Al fine di evitare di incorrere nel reato di frode in commercio, risulta quindi fondamentale per agricoltori, allevatori e titolari di attività connesse, il rispetto della trasparenza e correttezza nelle informazioni offerte ai consumatori. Diversamente, è a rischio la possibilità di una condanna penale, potenzialmente passibile di conseguenze, oltre che personali per l’imprenditore responsabile,  anche economiche per l’attività commerciale (ad esempio, sotto il profilo del godimento di contribuzioni comunitarie o di partecipazione a procedure pubbliche).

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare